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Differimento dei nuovi adempimenti relativi alla valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato

Nel decreto legge varato dal governo in data 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) sono stati introdotte due nuovi articoli correttivi al decreto legislativo 81/08:

“Art. 7 - Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti”
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività delle attività previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

“Art. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche”
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.